Art. 15

Della navigazione da turismo e con alianti

In vigore dal 23 giu 2005
1. Il titolo X del libro I della parte II del codice della navigazione è abrogato. 2. L'articolo 860 del codice della navigazione è abrogato. 3. Il secondo comma dell'articolo 864 del codice della navigazione è abrogato. 4. Al primo comma dell'articolo 865 del codice della navigazione le parole: «o, se trattasi di alianti libratori, mediante trascrizione nel registro matricolare dell'Aero club d'Italia» sono soppresse. 5. L'articolo 866 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Art. 866 (Ufficio competente ad eseguire la pubblicita). - La pubblicità deve essere richiesta all'ENAC ovvero all'autorità consolare del luogo ove l'aeromobile si trova. L'autorità consolare trasmette immediatamente all'ENAC la documentazione presentata dall'interessato.». 6. Il secondo comma dell'articolo 867 del codice della navigazione è abrogato. 7. Al primo comma dell'articolo 1030, le parole: «, ovvero mediante trascrizione nel registro matricolare, se trattasi di alianti libratori» sono soppresse.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-09;96#art-15

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