Art. 19

Delle infrazioni penali e amministrative

In vigore dal 10 dic 2005
1. Nel secondo comma dell'articolo 1129 del codice della navigazione, le parole: "nell'art. 751, lettera c)," sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 756, primo comma, lettera c),". 2. Nel primo comma dell'articolo 1161 del codice della navigazione, le parole: "le disposizioni degli articoli 55, 714 e 716" sono sostituite dalle seguenti: "i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aerodromi". 3. Nel secondo comma dell'articolo 1163 del codice della navigazione le parole: "nel secondo comma dell'art. 52 e nel terzo comma dell'articolo 59" sono soppresse. 4. Al primo comma dell'articolo 1165 del codice della navigazione le parole: "723, primo comma," sono soppresse. 5. L'articolo 1181 del codice della navigazione è abrogato. 6. Il secondo comma dell'articolo 1183 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: "Chiunque demolisce una nave o un galleggiante nazionali ovvero demolisce o smantella un aeromobile nazionale, senza l'autorizzazione prescritta negli articoli 160 o 759, è punito con la sanzione amministrativa da euro cinquantuno a cinquecentosedici.". 7. All'articolo 1184 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, il numero: "758" è sostituito dal seguente: "760"; b) al secondo comma, il numero: "759" è sostituito dal seguente: "758". 8. L'articolo 1185 del codice della navigazione è abrogato. 9. L'articolo 1188 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: "Art. 1188 (Abusivo esercizio di navigazione aerea). - Chiunque esercita la navigazione aerea in violazione delle disposizioni che prescrivono il certificato di operatore aereo, la licenza di esercizio o la designazione di vettore, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a euro milletrentadue.". 10. L'articolo 1191 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: "Art. 1191 (Abusiva realizzazione o ampliamento di aerodromi). - Chiunque realizza o amplia aerodromi o altri impianti aeronautici senza l'autorizzazione prescritta nell'articolo 694 ovvero non sottopone i progetti di cui all'articolo 702 alla prevista approvazione, è punito con la sanzione amministrativa da cinquecentosedici euro a duemilasessantacinque euro.". 11. Il secondo comma dell'articolo 1200 del codice della navigazione è abrogato. 12. L'articolo 1202 del codice della navigazione è abrogato. 13. All'art. 1204 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Sorvolo di aeromobili stranieri)"; b) il secondo comma è abrogato; c) al terzo comma le parole: "Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma" sono soppresse. 14. Nell'articolo 1205 del codice della navigazione, i numeri: "818, 834, 835, 836" sono sostituiti dal seguente: "835". 15. L'articolo 1229 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: "Art. 1229 (Inosservanza di ordini sul collocamento di segnali e abbattimento di ostacoli). - Chiunque non osserva gli ordini previsti negli articoli 712 e 714 è punito con la sanzione amministrativa fino a duecentosei euro.". 16. L'articolo 1230 del codice della navigazione è abrogato. 17. L'articolo 1234 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: "Art. 1234 (Omessa assicurazione obbligatoria). - L'esercente che fa circolare l'aeromobile in violazione dell'articolo 798 è punito con la sanzione amministrativa fino a euro milletrentadue.".

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-09;96#art-19

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