Capo II

Art. 81 ter

Definizioni

In vigore dal 2 set 2010
1. Ai fini del presente codice si intende per: a) materiale biologico: un materiale contenente informazioni genetiche, autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema biologico; b) procedimento microbiologico: qualsiasi procedimento nel quale si utilizzi un materiale microbiologico, che comporta un intervento su materiale microbiologico o che produce un materiale microbiologico. 2. Un procedimento di produzione di vegetali o di animali è essenzialmente biologico quando consiste integralmente in fenomeni naturali quali l'incrocio o la selezione. 3. La nozione di varietà vegetale è definita dall' del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-81-ter

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