Capo II
Art. 81 septies
Limiti all'estensione della tutela
In vigore dal 2 set 2010
1. La protezione di cui all' non si estende al materiale biologico ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione di materiale biologico commercializzato nel territorio dello Stato dal titolare del brevetto o con il suo consenso, qualora la riproduzione o la moltiplicazione derivi necessariamente dall'utilizzazione per la quale il materiale biologico è stato commercializzato, purchè il materiale ottenuto non venga utilizzato successivamente per altre riproduzioni o moltiplicazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-81-septies