Capo II
Art. 81 bis
Rinvio
In vigore dal 2 set 2010
1. Le disposizioni della sezione 1V sulle invenzioni industriali spiegano effetto anche nella materia delle invenzioni biotecnologiche, in quanto non siano derogate dalle norme di cui alla Sezione IV bis.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-81-bis