Capo IISez. IV

Art. 49

Industrialità

In vigore dal 19 mar 2005
1. Un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-49

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