Capo II›Sez. IV
Art. 52
Rivendicazioni
In vigore dal 2 set 2010
1. Nelle rivendicazioni è indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto.
2. I limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni.
3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.
3-bis. Per determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-52