Capo IISez. IV

Art. 46

Novità

In vigore dal 23 ago 2023
1. Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. 2. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. 3. È pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto italiano o di domande di brevetto europeo designanti l'Italia o di domande internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purchè in funzione di una nuova utilizzazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-46

In sintesi

Un'invenzione è considerata nuova se non fa parte dello stato della tecnica prima della data di deposito della domanda di brevetto. Lo stato della tecnica comprende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico in Italia o all'estero con qualsiasi mezzo, come descrizioni scritte, orali o tramite l'uso. Rientrano nello stato della tecnica anche le precedenti domande di brevetto italiano, europeo o internazionale che designano l'Italia, anche se rese pubbliche dopo tale data. Infine, è comunque possibile brevettare una sostanza o composizione già nota, purché sia destinata a una nuova utilizzazione.

Perché esiste questa norma

La norma definisce il requisito fondamentale della novità necessario per poter brevettare un'invenzione, impedendo la tutela di soluzioni già note. Serve a garantire che il brevetto sia concesso solo a innovazioni che arricchiscono effettivamente le conoscenze accessibili.

A chi si applica

Si applica a inventori, ricercatori, imprese e a chiunque intenda depositare una domanda di brevetto per tutelare un'invenzione.

Esempio pratico

Un'impresa sviluppa un nuovo macchinario e intende brevettarlo in Italia. Se il funzionamento del macchinario è già stato mostrato pubblicamente in una fiera all'estero prima del deposito della domanda, l'invenzione non è più considerata nuova.

Cosa è cambiato

L'articolo è stato aggiornato dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 131, che ha modificato la rubrica e il comma 3. Successivamente, la Legge 24 luglio 2023, n. 102 ha introdotto un'ulteriore modifica sempre al comma 3.

Domande frequenti

Cosa si intende per 'stato della tecnica'?È l'insieme di tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico in Italia o all'estero prima del deposito della domanda di brevetto, tramite scritti, parole, utilizzo pratico o qualunque altro mezzo.
Le domande di brevetto depositate prima ma pubblicate dopo fanno parte dello stato della tecnica?Sì, il contenuto di domande di brevetto italiano, europeo o internazionale che designano l'Italia con data di deposito anteriore è considerato compreso nello stato della tecnica, anche se pubblicato successivamente.
Si può brevettare una sostanza chimica già conosciuta?Sì, una sostanza o una composizione di sostanze già nota e compresa nello stato della tecnica può essere brevettata, purché la domanda sia presentata in funzione di una sua nuova utilizzazione.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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