Art. 46
Novità
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-46
Novità
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Un'invenzione è considerata nuova se non fa parte dello stato della tecnica prima della data di deposito della domanda di brevetto. Lo stato della tecnica comprende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico in Italia o all'estero con qualsiasi mezzo, come descrizioni scritte, orali o tramite l'uso. Rientrano nello stato della tecnica anche le precedenti domande di brevetto italiano, europeo o internazionale che designano l'Italia, anche se rese pubbliche dopo tale data. Infine, è comunque possibile brevettare una sostanza o composizione già nota, purché sia destinata a una nuova utilizzazione.
La norma definisce il requisito fondamentale della novità necessario per poter brevettare un'invenzione, impedendo la tutela di soluzioni già note. Serve a garantire che il brevetto sia concesso solo a innovazioni che arricchiscono effettivamente le conoscenze accessibili.
Si applica a inventori, ricercatori, imprese e a chiunque intenda depositare una domanda di brevetto per tutelare un'invenzione.
Un'impresa sviluppa un nuovo macchinario e intende brevettarlo in Italia. Se il funzionamento del macchinario è già stato mostrato pubblicamente in una fiera all'estero prima del deposito della domanda, l'invenzione non è più considerata nuova.
L'articolo è stato aggiornato dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 131, che ha modificato la rubrica e il comma 3. Successivamente, la Legge 24 luglio 2023, n. 102 ha introdotto un'ulteriore modifica sempre al comma 3.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.