Capo VI
Art. 222
Tariffa professionale
In vigore dal 19 mar 2005
1. Il Ministro delle attività produttive approva, con proprio decreto, le modifiche e gli aggiornamenti della tariffa professionale proposti dal Consiglio dell'ordine, ai sensi dell', comma 1, lettera d).
2. Lo svolgimento delle attività relative all'ordinamento professionale non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-222