Capo VI
Art. 221
Ricorso contro i provvedimenti del Consiglio dell'ordine
In vigore dal 2 set 2010
1. Contro tutti i provvedimenti del Consiglio dell'ordine è esperibile ricorso davanti alla commissione dei ricorsi entro il termine di prescrizione di un anno dalla comunicazione del provvedimento all'interessato.
2. Il direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi assicura la regolarità dell'operato e la funzionalità del Consiglio e può ricorrere, per ogni irregolarità constatata, alla commissione dei ricorsi entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-221