Capo VI
Art. 219
Sedute del Consiglio dell'ordine
In vigore dal 19 mar 2005
1. Il Consiglio dell'ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi o quando lo ritiene opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate da un componente nominato segretario all'inizio di ogni seduta.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-219