Capo IIISez. I

Art. 128

Consulenza tecnica preventiva

In vigore dal 2 set 2010
1. Le istanze per l'espletamento della consulenza tecnica preventiva prevista dall'art. 696-bis del codice di procedura civile, si propongono al Presidente della sezione specializzata del tribunale competente per il giudizio di merito, secondo le disposizioni del medesimo articolo, in quanto compatibili.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-128

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