Capo III›Sez. I
Art. 128
141 / 291Consulenza tecnica preventiva
In vigore dal 2 set 2010
1. Le istanze per l'espletamento della consulenza tecnica preventiva prevista dall'art. 696-bis del codice di procedura civile, si propongono al Presidente della sezione specializzata del tribunale competente per il giudizio di merito, secondo le disposizioni del medesimo articolo, in quanto compatibili.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-128