Capo IIISez. I

Art. 131

Inibitoria

In vigore dal 2 set 2010
1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto, ed in particolare può chiedere che siano disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprie-tario o ne abbia comunque la disponibilità, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio possono essere chiesti, sugli stessi presupposti, contro ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale. 1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131. 1-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131. 1-quater. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131. 2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-131

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