Art. 2
Pubblicità a mezzo stampa e mediante i servizi della società dell'informazione
In vigore dal 4 gen 2005
1. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo unico della legge 10 aprile 1962, n. 165, è vietata la pubblicità a mezzo stampa e mediante altre pubblicazioni stampate, con le eccezioni di cui al comma 2.
2. La pubblicità a mezzo stampa e mediante altre pubblicazioni stampate, è consentita soltanto nelle pubblicazioni destinate esclusivamente ai professionisti del commercio del tabacco e nelle pubblicazioni stampate ed edite in Paesi non appartenenti alla Comunità europea, che non siano principalmente destinate al mercato comunitario.
3. È vietata la pubblicità nei servizi della società dell'informazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-12-16;300#art-2