Art. 2 · Pubblicità a mezzo stampa e mediante i servizi della società dell'informazione

Art. 2

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Pubblicità a mezzo stampa e mediante i servizi della società dell'informazione

In vigore dal 4 gen 2005
1. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo unico della legge 10 aprile 1962, n. 165, è vietata la pubblicità a mezzo stampa e mediante altre pubblicazioni stampate, con le eccezioni di cui al comma 2. 2. La pubblicità a mezzo stampa e mediante altre pubblicazioni stampate, è consentita soltanto nelle pubblicazioni destinate esclusivamente ai professionisti del commercio del tabacco e nelle pubblicazioni stampate ed edite in Paesi non appartenenti alla Comunità europea, che non siano principalmente destinate al mercato comunitario. 3. È vietata la pubblicità nei servizi della società dell'informazione.
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