Art. 3
Pubblicità radiofonica
In vigore dal 4 gen 2005
1. È vietata la pubblicità radiofonica a favore dei prodotti del tabacco.
2. I programmi radiofonici non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui principale attività consista nella fabbricazione o vendita di prodotti del tabacco.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-12-16;300#art-3