Art. 8

Procedimenti ai sensi dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea

In vigore dal 9 lug 2004
Procedimenti ai sensi dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea 1. Gli aiuti di Stato previsti da norme nazionali e regionali sono notificati per il tramite della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea nel rispetto dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-05-26;154#art-8

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