Art. 9
Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura
In vigore dal 9 lug 2004
Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca
e all'acquacoltura
1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi del gruppo composto dai rappresentanti della ricerca scientifica di cui all', comma 1, lettere r), s), t) e u), definisce gli indirizzi di ricerca in materia di pesca e acquacoltura, finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale, con particolare riferimento al perseguimento di quelli di cui all', comma 1, lettere a), b) e d).
2. Per le attività di ricerca e studio finalizzate alla realizzazione del Programma, di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di istituti scientifici, ivi compresi i consorzi nazionali di settore promossi dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca.
3. I risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dal Comitato di cui al comma 4 che riferisce, con le proprie valutazioni, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al quale ne può proporre la pubblicazione.
4. Il Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura è presieduto dal direttore generale per la pesca e 1'acquacoltura ed è composto da:
a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, di cui uno responsabile del settore ricerca;
b) tre esperti in ricerche applicate al settore, designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali;
c) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
d) un esperto in sanità veterinaria e degli alimenti, designato dal Ministro della salute;
e) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dal Ministro delle attività produttive;
f) tre esperti dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica applicata al mare (ICRAM);
g) un esperto in ricerche applicate al settore dell'Istituto per la nutrizione, designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali;
h) due esperti in ricerche applicate al settore, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui uno per le regioni a statuto speciale e uno per le regioni a statuto ordinario;
i) un esperto in ricerche applicate al settore, scelto tra una terna designata dal Consiglio nazionale delle ricerche tra propri ricercatori;
j) un esperto in ricerca applicata al settore per ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca;
k) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dall'associazione nazionale delle imprese di pesca comparativamente più rappresentativa;
l) un esperto in ricerca applicata al settore, designato dalle associazioni delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
m) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
5. Il Comitato è chiamato, inoltre, ad esprimersi su ogni questione relativa a studi, ricerche e indagini che abbiano importanza scientifica di rilievo nazionale e interregionale per la pesca o siano funzionali alla disciplina giuridica del settore.
6. Il Comitato ha durata triennale ed è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-05-26;154#art-9