Art. 11

Statistiche della pesca e dell'acquacoltura

In vigore dal 2 feb 2012
1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, sentiti l'istituto nazionale di statistica (ISTAT) e gli organismi nazionali e regionali competenti in materia di statistiche della pesca e dell'acquacoltura, facenti parte del sistema statistico nazionale (SISTAN), predispone, tenendo conto delle esigenze informative istituzionali comunitarie, nazionali e regionali, i programmi di produzione dei dati statistici riguardanti il settore della pesca e dell'acquacoltura e le relative procedure di rilevazione, e ne cura la divulgazione, assicurando in particolare la fruizione delle informazioni acquisite a regioni e province autonome. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2012, N. 4. 2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2012, N. 4.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 ha disposto (con l'art. 27, comma 2) che "Le norme abrogate dal comma 1 sono sostituite dalle disposizioni del presente decreto".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-05-26;154#art-11

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