Art. 7

Norme transitorie

In vigore dal 11 mar 2014
1. I prodotti di cui all', comma 1, e i relativi imballaggi, immessi sul mercato o etichettati conformemente alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere commercializzati fino al 28 aprile 2015. 2. L'indicazione "Dal 28 aprile 2015 i succhi di frutta non possono contenere zuccheri aggiunti" può apparire sull'etichetta nello stesso campo visivo della denominazione dei prodotti di cui all'allegato I, parte I, punti da 1 a 4, fino al 28 ottobre 2016.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-05-21;151#art-7

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Norme transitorie (Art. 7 Attuazione della direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.) — Testo vigente | Portale Normativo