Art. 3
Trattamenti e sostanze in essi utilizzati
In vigore dal 11 mar 2014
1. I prodotti di cui all', comma 1, possono essere sottoposti ai trattamenti indicati nell'allegato I, parte II, punto 3, nei quali possono essere utilizzate le sostanze ivi indicate.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-05-21;151#art-3