Art. 3

Trattamenti e sostanze in essi utilizzati

In vigore dal 11 mar 2014
1. I prodotti di cui all', comma 1, possono essere sottoposti ai trattamenti indicati nell'allegato I, parte II, punto 3, nei quali possono essere utilizzate le sostanze ivi indicate.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-05-21;151#art-3

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