Art. 6
Sanzioni
In vigore dal 11 mar 2014
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza le denominazioni di vendita dei prodotti definiti all'allegato I e all'allegato III per prodotti non conformi alle caratteristiche per essi stabilite dal presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro tremila ad euro novemila.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque aggiunge ai prodotti di cui all', comma 1, sostanze diverse da quelle consentite dall'allegato I, parte 2, punto 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro tremila ad euro novemila.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque sottopone prodotti di cui all', comma 1, a trattamenti diversi o utilizza sostanze diverse da quelli consentiti dall'allegato I, parte II, punto 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro tremila ad euro novemila.
3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all', commi 6 e 6-bis, è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro tremila a euro novemila.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all', commi 2, 3 e 4, è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro duemila ad euro seimila.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-05-21;151#art-6