Art. 5
In vigore dal 14 mar 2004
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, il presente decreto legislativo si applica per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 febbraio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente
del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le
Politiche comunitarie
Sirchia, Ministro della salute
Frattini, Ministro degli affari
esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Alemanno, Ministro delle
Politiche agricole e forestali
La Loggia, Ministro per gli
Affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-02-20;53#art-5