Art. 5

In vigore dal 14 mar 2004
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, il presente decreto legislativo si applica per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 febbraio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le Politiche comunitarie Sirchia, Ministro della salute Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Alemanno, Ministro delle Politiche agricole e forestali La Loggia, Ministro per gli Affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-02-20;53#art-5

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