Art. 2
In vigore dal 14 mar 2004
1. Dopo l' del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534 è inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - 1. Qualsiasi persona che assuma, o comunque impieghi, personale addetto ai suini deve garantire che gli addetti agli
animali abbiano ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni di cui all' e all'allegato.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano corsi di formazione per gli operatori del settore relativi, in particolare, al benessere degli animali, facendovi fronte con le risorse già stanziate nei propri bilanci.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-02-20;53#art-2