Art. 1

In vigore dal 14 mar 2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 117 della Costituzione; Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed, in particolare l', commi 1 e 3, e l'allegato B; Vista la direttiva 2001/88/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, recante modifica della direttiva 91/630/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; Vista la direttiva 2001/93/CE della Commissione, del 9 novembre 2001, recante modifica della direttiva 91/630/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534; Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 2003; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2004; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: . 1. L' del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534, è sostituito dal seguente: ". - 1. Tutte le aziende devono soddisfare almeno i seguenti requisiti: a) le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, devono corrispondere ad almeno: 1) 0,15 mq per i suini di peso vivo pari o inferiore a 10 kg; 2) 0,20 mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 e 20 kg; 3) 0,30 mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 kg; 4) 0,40 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 kg; 5) 0,55 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 kg; 6) 0,65 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 kg; 7) 1,00 mq per i suini di peso vivo superiore a 110 kg; b) le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa qualora dette scrofette o scrofe siano allevate in gruppi, devono essere rispettivamente di almeno 1,64 mq e 2,25 mq. Se i suini in questione sono allevati in gruppi di: 1) meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10%; 2) 40 o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10 %; c) le pavimentazioni devono essere conformi ai seguenti requisiti: 1) per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide una parte della superficie di cui alla lettera b), pari ad almeno 0,95 mq per scrofetta e ad almeno 1,3 mq per scrofa, deve essere costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15% alle aperture di scarico; 2) qualora si utilizzano pavimenti fessurati per suini allevati in gruppo: a) l'ampiezza massima delle aperture deve essere di: 1) 11 mm per i lattonzoli; 2) 14 mm per i suinetti; 3) 18 mm per i suini all'ingrasso; 4) 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe; b) l'ampiezza minima dei travetti deve essere di: 1) 50 mm per i lattonzoli e i suinetti; 2) 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe. 2. È vietato costruire o convertire impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco, nonché il relativo utilizzo. 3. Le scrofe e le scrofette devono essere allevate in gruppo nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto. I lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette devono avere una lunghezza superiore a 2,8 m. Allorchè sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m. 4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, le scrofe e le scrofette allevate in aziende di meno di 10 scrofe possono essere allevate individualmente nel periodo indicato nel medesimo comma 3, a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto. 5. Fatti salvi i requisiti di cui all'allegato, le scrofe e le scrofette devono avere accesso permanente al materiale manipolabile che soddisfi almeno i pertinenti requisiti elencati in detto allegato. 6. Le scrofe e le scrofette allevate in gruppo devono essere alimentate utilizzando un sistema idoneo a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività. 7. Per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare tutte le scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, così come alimenti ad alto tenore energetico. 8. I suini che devono essere allevati in gruppo, che sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti, possono essere temporaneamente tenuti in recinto individuale. 9. Il recinto individuale di cui al comma 8 deve permettere all'animale di girarsi facilmente se ciò non è in contraddizione con specifici pareri veterinari. 10. Le aziende che, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, iniziano l'attività o sono ricostruite o adibite a tale uso per la prima volta, devono applicare le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c), ed ai commi 3, 4, 5 e 9, a decorrere dal citato termine. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le medesime disposizioni devono essere applicate da tutte le aziende. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle aziende con meno di dieci scrofe. 11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la disposizione di cui all'allegato, capitolo II, lettera A, punto 2, si applica a tutte le aziende nuove o ricostruite o adibite a tale uso per la prima volta dopo tale data; a decorrere dal 1° gennaio 2005, tale disposizione si applica a tutte le aziende.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-02-20;53#art-1

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