Capo V
Art. 15
Attività di tempo pieno e di tempo prolungato
In vigore dal 21 lug 2005
1. Al fine di realizzare le attività educative di cui all', commi 1, 2 e 3, e all', commi 1, 2 e 3, è confermato in via di prima applicazione, per l'anno scolastico 2004-2005, il numero dei posti attivati complessivamente a livello nazionale per l'anno scolastico 2003-2004 per le attività di tempo pieno e di tempo prolungato ai sensi delle norme previgenti. Per gli anni successivi, ulteriori incrementi di posti, per le stesse finalità, possono essere attivati nell'ambito della consistenza dell'organico complessivo del personale docente dei corrispondenti ordini di scuola determinata con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Note all'articolo
- La Corte costituzionale, con sentenza 7-15 luglio 2005, n. 279 (in G.U. 1a s.s. 20/7/2005, n. 29) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1, secondo periodo del presente articolo "nella parte in cui non prevede che il decreto ex art. 22, comma 2, della legge 28/12/2001, n. 448 (Finanziaria 2002)in tema di incremento di posti per le attivita' di tempo pieno e di tempo prolungato sia adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finaze, sentita la commissione unificata Stato - Regioni".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-02-19;59#art-15