Capo V

Art. 12

Scuola dell'infanzia

In vigore dal 16 lug 2009
1. PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 20 MARZO 2009, N. 89. Dovrà essere favorita omogeneità di distribuzione, sul territorio nazionale, dei livelli di servizio, senza penalizzare o limitare le opportunità esistenti. Alle stesse condizioni e modalità, per gli anni scolastici successivi può essere consentita un'ulteriore, graduale anticipazione, fino al limite temporale di cui all'. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), salvo quanto previsto all', comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, a modulare le anticipazioni, garantendo comunque il rispetto del limite di spesa di cui all'. 2. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, fino all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta in via transitoria l'assetto pedagogico, didattico ed organizzativo individuato nell'allegato A.

Note all'articolo

  • La Corte costituzionale, con sentenza 7-15 luglio 2005, n. 279 (in G.U. 1a s.s. 20/7/2005, n. 29) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1, ultimo periodo, del presente articolo "nella parte in cui dispone che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in tema di anticipazione dell'eta' di accesso alla scuola dell'infanzia sia adottato <sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI)> invece che sentita la conferenza unificata Stato-Regioni".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-02-19;59#art-12

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