Capo IV

Art. 11

Valutazione, scrutini ed esami

In vigore dal 1 set 2017
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62. 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62. 4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62. 4-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62. 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62. 6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62. 7. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-02-19;59#art-11

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