Capo IV
Art. 9
Abrogazioni
In vigore dal 29 feb 2004
1. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo numero 58 del 1998:
a) gli articoli 125, 128, 129 e 131;
b) i commi 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 126;
c) il comma 3 dell'articolo 134;
d) il comma 2 dell'articolo 147.
2. All'articolo 165, comma 1, del decreto legislativo numero 58 del 1998, il secondo periodo è soppresso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 febbraio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Marzano, Ministro delle attività produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Avvertenza:
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 10 marzo 2004 si procederà alla ripubblicazione del testo del presente decreto legislativo corredato delle relative note, ai sensi dell', comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-02-06;37#art-9