Capo IV

Art. 8

Modifiche alla legge n. 91 del 1981

In vigore dal 29 feb 2004
1. Alla legge 23 marzo 1981, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10, primo comma, secondo periodo, la parola: «2488» è sostituita dalla parola: «2477»; b) all'articolo 11, primo periodo, le parole: «entro trenta giorni dal decreto del tribunale previsto dal quarto comma dell'articolo 2330 del codice civile» sono sostituite dalle parole: «entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'art. 2330 del codice civile»; c) l'articolo 13 è sostituito dal seguente: «13 (Controllo giudiziario). - Il procedimento di cui all'articolo 2409 del codice civile si applica alle società di cui all'articolo 10, comprese quelle aventi forma di società a responsabilità limitata; il potere di denuncia spetta anche alle federazioni sportive nazionali.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-02-06;37#art-8

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