Capo IV

Art. 7

Modifiche al decreto legislativo n. 87 del 1992

In vigore dal 29 feb 2004
1. Al decreto legislativo n. 87 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l' è inserito il seguente: «2-bis. Per ciascun patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, va allegato al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato un separato rendiconto redatto secondo le disposizioni contenute nel presente decreto e negli atti di cui all';»; b) all'articolo 15 il comma 3 è abrogato; c) all'articolo 39 il comma 2 è abrogato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-02-06;37#art-7

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