Capo IV
Art. 7
Modifiche al decreto legislativo n. 87 del 1992
In vigore dal 29 feb 2004
1. Al decreto legislativo n. 87 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l' è inserito il seguente:
«2-bis. Per ciascun patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, va allegato al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato un separato rendiconto redatto secondo le disposizioni contenute nel presente decreto e negli atti di cui all';»;
b) all'articolo 15 il comma 3 è abrogato;
c) all'articolo 39 il comma 2 è abrogato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-02-06;37#art-7