Capo I
Art. 19
(L) Conservazione dei documenti
In vigore dal 1 mar 2004
. (L)
Conservazione dei documenti
1. I documenti prodotti restano in deposito presso la Direzione, a giustificazione delle operazioni eseguite, per un periodo di cinque anni. (L).
2. Decorsi i cinque anni dalla data in cui risultano presentate le contabilità dei pagamenti, la Direzione ha facoltà di eliminare i relativi titoli che non abbiano formato oggetto di opposizione. (L).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-30;396#art-19