Capo I

Art. 14

(L) Diritti del titolare del conto

In vigore dal 1 mar 2004
. (L) Diritti del titolare del conto 1. Effettuata la registrazione, il titolare del conto è legittimato al pieno ed esclusivo esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in esso registrati, secondo la disciplina propria di ciascuno di essi, e può disporne in conformità con quanto previsto dalle norme vigenti in materia. (L). 2. Colui il quale ha ottenuto la registrazione in suo favore, in base a titolo idoneo e in buona fede, non è soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari. (L).
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-30;396#art-14

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