Sez. II

Art. 22

(L) Interruzione della prescrizione

In vigore dal 1 mar 2004
. (L) Interruzione della prescrizione 1. La prescrizione può essere interrotta nei modi e con gli effetti indicati dal codice civile, nonché mediante semplice domanda o altro atto valevole a dimostrare la volontà dell'istante di conservare il proprio diritto. (L). 2. La domanda o l'atto esplicano la loro efficacia interruttiva dal giorno in cui risultino pervenuti alla Direzione ovvero ad uno degli uffici che, nel territorio nazionale o all'estero, hanno facoltà di ricevere domande per operazioni su titoli di debito pubblico o di provvedere al pagamento degli interessi. (L).
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-30;396#art-22

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