Art. 6

Individuazione delle prestazioni in conto terzi e produttività del personale

In vigore dal 9 gen 2004
1. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si provvede all'individuazione delle prestazioni eseguite dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi e alla variazione in aumento delle tariffe previste dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 5 settembre 1995, concernente tariffazione delle prestazioni scientifiche e sperimentali eseguite dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni per conto terzi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 29 novembre 1995 e dal decreto del Ministro delle comunicazioni 24 settembre 2003, concernente determinazione delle quote di surrogazione del personale, dei costi di uso delle apparecchiature e degli automezzi e delle spese generali ai fini del rimborso degli oneri sostenuti dal Ministero delle comunicazioni per prestazioni rese a terzi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2003. 2. In considerazione dell'accresciuta complessità delle funzioni e dei compiti assegnati al Ministero dall'articolo 32-ter, comma 1, lettere h), i) ed m), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall', comma 1, del presente decreto legislativo, dall'articolo 2-bis, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dall'articolo 41, comma 8, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, nonché dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, una somma non superiore al 30 per cento delle entrate provenienti dalla riscossione dei compensi per prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali rese dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi, certificate con decreto del Ministro delle comunicazioni, è destinata, d'intesa con le organizzazioni sindacali, all'incentivazione della produttività del personale in servizio presso il predetto Ministero, ai sensi della vigente normativa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-30;366#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo