Art. 4
Modifiche all'articolo 32-quinquies del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e disposizioni connesse
In vigore dal 9 gen 2004
1. L'articolo 32-quinquies del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come introdotto dall', comma 2, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, è sostituito dal seguente:
«32-quinquies (Struttura del Ministero). - 1. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'organizzazione degli uffici centrali.
2. Per l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione si applicano i principi di autonomia organizzativa ed amministrativa dettati dall'articolo 41, commi 1 e 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L'Istituto espleta i compiti affidatigli dalla disciplina vigente, attenendosi agli indirizzi stabiliti dal Ministero delle comunicazioni; dispone, nell'ambito della dotazione organica del Ministero, di un apposito contingente di personale; agisce con piena autonomia scientifica e provvede all'autonoma gestione delle risorse iscritte in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni. Organi dell'Istituto sono il comitato amministrativo, il comitato tecnico-scientifico ed il direttore.
3. Con i decreti di cui al comma 1 si provvede altresì al riordino della Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni annessa all'Istituto di cui al comma 2.».
2. Alle prestazioni onerose rese dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione nei confronti di terzi si applica l' del presente decreto legislativo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-30;366#art-4