Art. 3
Modifiche all'articolo 32-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
In vigore dal 9 gen 2004
1. L'articolo 32-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come introdotto dall', comma 2, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, è sostituito dal seguente:
«32-quater (Organizzazione del Ministero). - 1. Il Ministero si articola in uffici centrali di livello dirigenziale generale ed in ispettorati territoriali di livello dirigenziale non generale. Opera nell'ambito del Ministero e sotto la sua vigilanza l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, di livello dirigenziale generale».
2. Sono uffici centrali:
a) il Segretariato generale;
b) le direzioni generali, in numero di cinque così individuate:
1) direzione generale per la gestione delle risorse umane;
2) direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico;
3) direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
4) direzione generale per la regolamentazione del settore postale;
5) direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative.
3. Sono, altresì, previste tre posizioni di livello dirigenziale generale anche per l'assolvimento di compiti di coordinamento di progetti speciali, di ispezione, di controllo, nonché di studio e di ricerca.
4. Sono organi tecnici del Ministero:
a) il Consiglio superiore delle comunicazioni;
b) la commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo di cui all', comma 4, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
c) la Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia;
d) l'unità organizzativa del forum internazionale per lo sviluppo delle comunicazioni nel Mediterraneo per i compiti previsti dalla «Dichiarazione di Palermo» del 30 giugno 2000;
e) la commissione consultiva nazionale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.
5. L'assetto organizzativo di cui al presente articolo può essere modificato con regolamento ai sensi dell' del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, senza «oneri aggiuntivi».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-30;366#art-3