Art. 13

In vigore dal 29 gen 2004
1. Tutte le spese per il personale designato dalla Regione, per i locali adibiti a sede ed uffici del Consiglio di giustizia amministrativa e per la loro manutenzione sono a carico della Regione siciliana. 2. Le altre spese per il funzionamento del Consiglio medesimo sono a carico dello Stato. 3. Gli oneri di spesa per i componenti designati dal Presidente della Regione sono ripartiti in ragione del cinquanta per cento a carico dello Stato e del restante cinquanta per cento a carico della Regione, che vi fanno fronte con le ordinarie disponibilità di bilancio. Gli emolumenti vengono mensilmente corrisposti a tali componenti dalla Regione, salvo conguagli da effettuarsi trimestralmente a carico dello Stato nei confronti della Regione. 4. Le spese a carico dello Stato gravano su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-24;373#art-13

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