Art. 12
In vigore dal 29 gen 2004
1. Per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa in sede consultiva e in sede giurisdizionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per il Consiglio di Stato.
2. Il Consiglio di giustizia amministrativa si avvale del sistema informativo della giustizia amministrativa. L'utilizzo del software, dell'hardware e delle reti informatiche di proprietà o in uso del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali è disciplinato da apposite convenzioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-24;373#art-12