Art. 11

In vigore dal 29 gen 2004
1. Presso l'ufficio di segreteria del Consiglio di giustizia amministrativa è applicato un dirigente, secondo quanto previsto della legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, nonché dalla tabella A annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1997 e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 1997. 2. L'ufficio di segreteria del Consiglio medesimo è costituito da personale di segreteria del Consiglio di Stato e da personale delle Amministrazioni dello Stato e della Regione, assegnato in posizione di comando. 3. Il contingente del personale applicato al Consiglio di giustizia amministrativa viene stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e per la funzione pubblica, sentito il Presidente della Regione siciliana ed il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. 4. L'assegnazione del personale al Consiglio di giustizia amministrativa è fatta con decreto del presidente del Consiglio di giustizia amministrativa, previa intesa con le Amministrazioni interessate.
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