Art. 6
Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303
In vigore dal 27 dic 2003
1. Al comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono abrogate le parole: «sino a raggiungere, entro tre anni, una percentuale non superiore al 20 per cento per le strutture medesime.».
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Le vacanze dei posti nell'organico del personale di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003 sono ricoperte, fino al 31 dicembre 2005, per il quaranta per cento tramite concorso pubblico, per il trenta per cento tramite concorso riservato al personale comandato o fuori ruolo e per il trenta per cento tramite concorso riservato al personale dei ruoli della Presidenza.».
3. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Fino al 31 dicembre 2005, ai fini dell'espletamento dei concorsi di cui al comma 8 dell'articolo 9-bis si applica quanto previsto dal comma 7, nel limite non superiore alle 40 unità.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E 'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 dicembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fini, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-05;343#art-6