Art. 5

Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303

In vigore dal 27 dic 2003
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Per le esigenze delle rappresentanze del Governo nelle regioni a statuto speciale tuttora operanti nell'ambito della Presidenza, possono essere destinati nelle relative sedi dirigenti di prima e di seconda fascia o equiparati, appartenenti ai ruoli della Presidenza o chiamati in posizione di comando o fuori ruolo nell'ambito della percentuale di cui all'articolo 9-bis, comma 3. 3-ter. I dirigenti appartenenti ai ruoli delle soppresse tabelle A e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in servizio alla data di entrata in vigore del presente comma presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, sono inquadrati nella corrispondente qualifica del ruolo dirigenziale del Ministero dell'interno.». 2. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: «6-bis. Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 116, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è trasferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le relative risorse finanziarie ed i comandi in atto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio. 6-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono trasferiti al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione i compiti, le funzioni e le attività esercitati dal Centro tecnico di cui al comma 19 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e al comma 6 dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Al Centro medesimo sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie e strumentali, nonché quelle umane comunque in servizio. Il limite massimo di cui al comma 1 dell' del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è fissato in complessive 190 unità. 6-quater. In sede di prima applicazione il personale trasferito ai sensi del comma 6-ter mantiene il trattamento giuridico ed economico in godimento. 6-quinquies. Al riordino organizzativo, di gestione e di funzionamento del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione si provvede con successivi regolamenti adottati ai sensi del comma 1 dell' del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. 6-sexies. Dalla data di cui al comma 6-ter sono abrogati il comma 19 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 6 dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522.». 3. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti: «11-bis. Salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, i compiti di sicurezza e vigilanza nell'ambito della Presidenza sono svolti, ai sensi dell'articolo 33 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri nell'ambito di una apposita Sovrintendenza, costituita con decreto del Presidente adottato ai sensi dell'articolo 7, alla quale è preposto un coordinatore nominato ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 400 del 1988. 11-ter. La Presidenza può provvedere alla amministrazione, organizzazione, coordinamento e gestione dei servizi generali di supporto, purchè non siano di nocumento alle esigenze di sicurezza, attraverso società per azioni appositamente costituita, anche con partecipazione minoritaria di soggetti privati selezionati attraverso procedure ad evidenza pubblica. I rapporti tra la società e la Presidenza sono regolati da apposito contratto di servizio, anche con riferimento alla verifica qualitativa delle prestazioni rese. 11-quater. Con specifico atto aggiuntivo al contratto di servizio di cui al comma 11-ter sono definite le modalità, i termini e le condizioni per l'utilizzazione di personale in servizio presso la Presidenza che, mantenendo lo stesso stato giuridico, su base volontaria e senza pregiudizio economico e di carriera, può essere distaccato presso la società. 11-quinquies. Il restante personale coinvolto nel processo di attuazione di cui al comma 11-ter è assegnato alle altre strutture generali della Presidenza, nel rispetto delle procedure di consultazione con le organizzazioni sindacali previste dalla normativa vigente.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-05;343#art-5

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