Art. 2

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303

In vigore dal 27 dic 2003
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4-bis, in materia di reclutamento del personale di ruolo, il Presidente, con proprio decreto, può istituire, in misura non superiore al venti per cento dei posti disponibili, una riserva di posti per l'inquadramento selettivo, a parità di qualifica, del personale di altre amministrazioni in servizio presso la Presidenza ed in possesso di requisiti professionali adeguati e comprovati nel tempo.». 2. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: «5-bis. Il collocamento fuori ruolo, per gli incarichi disciplinati dall'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è obbligatorio e viene disposto, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti. Il servizio prestato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, presso la Presidenza dal personale di ogni ordine, grado e qualifica di cui agli , comma 2, 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 7, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è equiparato a tutti gli effetti, anche giuridici e di carriera, al servizio prestato presso le amministrazioni di appartenenza. Le predette posizioni in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio, anche per l'avanzamento e il relativo posizionamento nei ruoli di appartenenza. In deroga a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ivi compreso quanto disposto dall'articolo 7, secondo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, il conferimento al personale di cui al presente comma di qualifiche, gradi superiori o posizioni comunque diverse, da parte delle competenti amministrazioni, anche quando comportino l'attribuzione di specifici incarichi direttivi, dirigenziali o valutazioni di idoneità, non richiede l'effettivo esercizio delle relative funzioni, ovvero la cessazione dal comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, che proseguono senza soluzione di continuità. Il predetto personale è collocato in posizione soprannumeraria nella qualifica, grado o posizione a lui conferiti nel periodo di servizio prestato presso la Presidenza, senza pregiudizio per l'ordine di ruolo. 5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine, grado e qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza, ivi incluse le strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le strutture di missione di cui all'articolo 7, comma 4, mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga posizione, la Presidenza provvede, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente medesimo. 5-quater. Con il provvedimento istitutivo delle strutture di supporto o di missione di cui al comma 5-ter sono determinate le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento delle medesime strutture, che in ogni caso, per la loro intrinseca temporaneità, non determinano variazioni nella consistenza organica del personale di cui agli articoli 9-bis e 9-ter. Alla copertura dei relativi oneri si provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio della Presidenza e, previo accordo, delle altre amministrazioni eventualmente coinvolte nelle attività delle predette strutture.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-05;343#art-2

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Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Art. 2 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.) — Testo vigente | Portale Normativo