Art. 7

Conservazione dei dati e relativa messa a disposizione

In vigore dal 12 dic 2003
1. I dati relativi alle assegnazioni di risorse restano a disposizione della Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale le risorse pubbliche sono state assegnate alle imprese pubbliche interessate. Se le risorse pubbliche sono utilizzate nel corso di un esercizio ulteriore, il termine di cinque anni decorre dalla fine di questo stesso esercizio. 2. I dati relativi alla struttura finanziaria ed organizzativa delle imprese soggette all'obbligo di tenere una contabilità separata restano a disposizione della Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario cui tali informazioni si riferiscono. 3. I dati di cui ai commi 1 e 2, nonché i relativi elementi di valutazione eventualmente necessari con particolare riguardo agli obiettivi perseguiti sono comunicati alla Commissione europea, su richiesta della stessa, a cura dell'amministrazione con competenza specifica nel settore. È fatto obbligo alle imprese pubbliche di collaborare per gli occorrenti adempimenti mettendo a disposizione tutti i dati necessari e, in particolare, i dati dei registri obbligatori di cui all', comma 2.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-11-11;333#art-7

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