Art. 4

Assegnazione di risorse

In vigore dal 12 dic 2003
1. Ai fini della trasparenza delle relazioni finanziarie costituiscono assegnazioni di risorse: a) il ripiano di perdite di esercizio; b) i conferimenti in capitale sociale o dotazione; c) i conferimenti a fondo perduto od i prestiti a condizioni privilegiate; d) la concessione di vantaggi finanziari sotto forma di non percezione dei benefici o di non restituzione dei crediti; e) la rinuncia ad una remunerazione normale delle risorse pubbliche impiegate; f) la compensazione di oneri imposti dai poteri pubblici. 2. Le assegnazioni di risorse debbono risultare con le modalità previste all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-11-11;333#art-4

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