Art. 5

Documentazione delle assegnazioni di risorse

In vigore dal 12 dic 2003
1. I poteri pubblici registrano le assegnazioni di risorse a favore di imprese pubbliche, univocamente individuate per mezzo del codice fiscale, in apposita sezione degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, tenuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118, entro trenta giorni dalla assegnazione. L'accesso alle informazioni contenute nella predetta sezione e nei registri di cui ai commi 2 e 3 è consentito solo alle amministrazioni con competenza specifica nel settore. 2. Le imprese pubbliche destinatarie iscrivono le assegnazioni di risorse in apposito registro obbligatorio riferito al presente decreto, entro trenta giorni dalla messa a disposizione. 3. Le assegnazioni di risorse pubbliche erogate tramite imprese pubbliche ovvero tramite enti finanziatori sono registrate sia dai poteri pubblici, sia dal soggetto intermediario, sia dal soggetto ultimo beneficiario, nello stesso termine di cui ai commi 1 e 2.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-11-11;333#art-5

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