Capo IV

Art. 18

Commissione nazionale per la ricerca sanitaria

In vigore dal 12 mag 2013
1. La Commissione nazionale per la ricerca sanitaria svolge i compiti di consulenza e supporto tecnico di cui all'articolo 42, comma 1, lettera o), della legge 16 gennaio 2003, n. 3. 2. La Commissione in particolare svolge i seguenti compiti: a) fornisce al Ministro della salute il parere sul programma di ricerca sanitaria previsto dall'articolo 12-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992; b) svolge le funzioni di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 213; c) esprime parere su tutte le questioni ad esso sottoposte dal Ministro della salute in materia di ricerca sanitaria. 3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 86. 4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 86. 5. Dalle disposizioni del presente articolo non derivano maggiori oneri a carico dello Stato.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera c)) che sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato «Comitato tecnico sanitario», le funzioni in atto esercitate dalla Commissione nazionale per la ricerca sanitaria di cui al comma 1 del presente articolo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-10-16;288#art-18

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