Capo IV

Art. 15

Revisione e revoca

In vigore dal 31 dic 2022
1. Le Fondazioni IRCCS, gli Istituti non trasformati e quelli privati inviano ogni quattro anni al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all', nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma, secondo quanto stabilito dal decreto di cui al comma 1 dell'. 2. Il Ministero della salute, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all', comma 2, può verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento delle Fondazioni IRCCS, degli Istituti non trasformati e di quelli privati. Nel caso di sopravvenuta carenza di tali condizioni, il Ministero informa la regione territorialmente competente ed assegna all'ente un termine non superiore a sei mesi entro il quale reintegrare il possesso dei prescritti requisiti. Il Ministro della salute e la regione competente possono immediatamente sostituire i propri designati all'interno dei consigli di amministrazione, nonché sospendere cautelativamente l'erogazione dei finanziamenti nei confronti degli enti interessati. Alla scadenza di tale termine, sulla base dell'esito della verifica, il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento. 3. In caso di revoca del riconoscimento, le Fondazioni IRCCS e gli Istituti, pubblici e privati, riacquistano la natura e la forma giuridica rivestite prima della concessione del riconoscimento, fermo restando l'obbligo di terminare i progetti di ricerca finanziati con risorse pubbliche o, in caso di impossibilità, di restituire i fondi non utilizzati.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 200 ha disposto (con l'art. 12, comma 4) che "Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 si applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e valgono anche per le istanze non ancora definite a quella data. Le medesime disposizioni si applicano alla prima conferma successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto per gli Istituti gia' riconosciuti e comunque non prima di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-10-16;288#art-15

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