Capo II

Art. 4

Collegio sindacale

In vigore dal 31 dic 2022
1. Il collegio sindacale: a) verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico; b) vigila sull'osservanza della legge; c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa. 2. I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente. 3. Il collegio sindacale delle Fondazioni IRCCS e degli IRCCS non trasformati dura in carica tre anni ed è composto, fermo restando l' della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da tre membri, di cui uno designato dal presidente della giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute. 4. Il direttore generale nomina il collegio sindacale. 5. Il Presidente del collegio sindacale viene eletto dai sindaci all'atto della prima seduta. 6. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia, ovvero fra i funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali.

Note all'articolo

  • La Corte costituzionale, con la sentenza 23 giugno-7 luglio 2005, n. 207 (in G.U. 1a s.s. 13/7/2005, n. 28) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo limitatamente alle parole "di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della salute e uno dall'organismo di rappresentanza delle autonomie locali. In caso di strutture nelle quali insiste la prevalenza del corso formativo della Facolta' di medicina e chirurgia ai sensi dell'articolo 13, comma 1, il membro designato dalle autonomie locali viene sostituito da un membro designato dal Rettore dell'Universita'".
  • Il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 200 ha disposto (con l'art. 12, comma 2) che la presente modifica si applica a decorrere dal primo rinnovo del collegio sindacale.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-10-16;288#art-4

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